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Dichiarazione di nascita

Scheda del servizio

COME E DOVE DENUNCIARE LA NASCITA DI UN BAMBINO
La dichiarazione di nascita si può rendere con le seguenti modalità: (art. 30 D.P.R. 396/2000)
• entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura in cui è avvenuta la nascita
• entro 10 giorni dalla nascita presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita
• entro 10 giorni dalla nascita presso l’ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori o di uno di essi. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.

DICHIARAZIONE TARDIVA: se la dichiarazione viene resa dopo più di 10 giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo all'Ufficiale di Stato Civile, il quale procede alla formazione tardiva dell’atto di nascita e ne dà segnalazione alla Procura della Repubblica. (art. 31 D.P.R. 396/2000)
La denuncia di nascita può essere resa:
• da uno dei genitori se coniugati
• da entrambi i genitori, se non coniugati - riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio
• da un procuratore speciale nominato dai genitori
• dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata
Ai sensi dell’art. 250, comma 5, del Codice Civile il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio.
Documentazione da presentare
• Attestazione di avvenuta nascita rilasciata in originale dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto
• Documento d’identità in corso di validità

ATTRIBUZIONE DEL NOME AL NEONATO
Limiti all'attribuzione del nome ( 34 D.P.R. 396/2000)
1. È vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
2. I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome.
3. Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l'atto di nascita è formato.
4. Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione del divieto stabilito nel comma 1 o in violazione delle indicazioni del comma 2, l'ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto, e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, riceve la dichiarazione, forma l'atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne dà immediatamente notizia al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione.
Nome (art. 35 D.P.R. 396/2000)
1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre.
2. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.

RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NASCITURO
Il riconoscimento del figlio nascituro è regolato dagli artt. 250 e 254 del Codice Civile e dall'art. 44 D.P.R. 396/2000.
Può essere reso da entrambi i genitori contemporaneamente o anche dalla sola madre in qualunque momento durante la gestazione.
Il padre per primo non può operare il riconoscimento, ma può renderlo dopo che lo avrà reso la madre e con il consenso di lei.
Per procedere a tale riconoscimento occorre che gli interessati siano muniti di documento di identità in corso di validità e del certificato medico che attesti lo stato di gravidanza.
L'Ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di riconoscimento di figlio nascituro rilascia d'ufficio a chi al effettua copia integrale dell'atto.

Ufficio di competenza

Nome Descrizione
Descrizione Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva
Area Area Servizi Amministrativi
Responsabile Dott. Giovanni Bentivoglio
Referente Matteo Calautti
Personale Matteo Calautti - Istruttore
Indirizzo Piazza C. Battisti n.12
Telefono 032183122
Fax 0321.838219
Email demografici@comune.biandrate.no.it
PEC comune.biandrate@legalmail.it
Apertura al pubblico
Giorno Orario
Lunedì, mercoledì e venerdì 11.00 - 13.00
Martedì e giovedì 11.00 - 13.00 / 15.00 - 16.00

Ultimo aggiornamento pagina: 05/07/2022 16:02:22

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